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Statuto Italico

17-10-2003, 21:14
Articolo numero 1.

Ogni regione italica è libera di scegliere il proprio modello politico ed economico.

Articolo numero 2.

Il diritto di parola è sacrosanto.

Articolo numero 3.

Ogni azione mossa contro una delle regioni aderenti al patto è da considerarsi come mossa contro tutte le altre.

Articolo numero 4.

L'eguaglianza tra i membri delle varie regioni facenti parte del patto è esclusa, non asseconda delle regioni di cui fanno parte ma asseconda dell'individuo.

Articolo numero 5.

Tutti devono collaborare, in base alle loro possibilità al benessere delle regioni, sia all'interno delle regioni, sia tra le singole regioni facenti parte del patto.

Articolo numero 6.

Il voto, che è la massificazione per eccellenza, è qui condannato, le decisioni non verranno mai prese per maggioranza, sia all'interno delle singole regioni facenti parte del patto che tra le regioni facenti parte del patto.

Articolo numero 7.

E' ammessa qualsiasi lingua straniera purchè comprensibile, ma sempre con la predominanza dell'italiano.

Articolo numero 8.

Si costituisca un senato tra tutte le regioni facenti parte del patto, tutti i membri delle singole regioni sono automaticamente senatori.

Articolo numero 9.

All'interno del Senato tutti i membri delle regioni facenti parte del patto hanno diritto di parola.

Articolo numero 10.

E' qui ammessa una qualsiasi emigrazione da una regione all'altra di quelle facenti parte del patto.

Articolo numero 11.

Nelle regioni facenti parte del patto sono ammessi Italiani, Italiani che vivono all'estero e stranieri senza distinzioni.

Articolo numero 12.

I ministri sono scelti in base alle loro abilità.

Articolo numero 13.

I ministeri sono sempre a carica collegiale.

Articolo numero 14.

Le decisioni critiche sono sempre da prendersi tra i delegati e/o fondatori delle regioni facenti parte del patto.

Articolo numero 15.

In caso di mancanza di delegato e/o fondatore di una delle regioni facenti parte del patto nei periodi di crisi, il delegato e/o può nominare uno dei suoi ministri come sostituto.

Articolo numero 16.

Le regioni facenti parte del patto possono non appartenere alla stessa alleanza.

Articolo numero 17.

Le regioni facenti parte del patto possono avere una diplomazia autonoma.

Articolo numero 18.

Ogni diffamazione, verso un membro di una delle regioni facenti parte del patto da un altro membro, deve essere sostenuta con prove.

Articolo numero 19.

Ogni proposta fatta da un senatore nel sentato deve essere argomentata.

Articolo numero 20.

Ogni senatore in virtù della sua autonomia può invitare nazioni presenti in regioni non facenti parte del patto in una regione facente parte del patto, tranne che se ciò ha come scopo la conquista della suddetta regione.

Articolo numero 21.

Ogni regione in virtù della sua autonomia può scegliere se aprire a tutti le proprie dogane o soltanto ad alcuni.

Articolo numero 22.

Ogni fede o non fede religiosa è permessa.

Articolo numero 23.

Nel caso in cui una delle regioni facenti parte del patto attacchi o cerchi d'invadere o dichiari guerra ad un'altra regione, non facente parte del patto, le altre regioni facenti parte del patto non sono costrette a dare un immediato aiuto militare.